TRIBUTI LOCALI: SE L'ILLECITO E' CONTINUATO C'E' IL CUMULO GIURIDICO


In risposta al quesito posto, occorre dire che il Comune poteva emettere, ma non era obbligato a farlo, un unico atto di accertamento cumulativo comprendente tutti gli arretrati.
La regola è che la tassa dà luogo ad una obbligazione periodica, una per ogni anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma. Dall'autonomia delle obbligazioni (una per ogni anno) discende l'autonomia degli accertamenti (uno per ogni anno).
Il discorso è diverso per le sanzioni. Trattandosi di un illecito "continuato" (cioè l'omessa denuncia è stata reiterata per più anni) non si applica una sanzione per ogni violazione (cumulo "materiale")  ma si deve applicare una sanzione unica e la si aumenta della metà (cumulo "giuridico"). Tale istituto è disciplinato dalla'art. 12, comma 5, del Dlgs 1997 n. 472 secondo cui si deve prendere la sanzione più elevata ed aumentarla della metà. Inoltre, se il contribuente non impugna la sanzione nei termini di legge, può beneficiare della riduzione ad un quanrto della sanzione inflitta per la definizione agevolata. Se l'Ente non ha così operato, il contribuente può impuganre la sanzione deducendo la violazione del cumulo "giuridico".



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