IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UNO DEI CONIUGI E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO IN COMUNIONE


Il caso

La Sig.ra X si rivolge all’avv. Y al quale espone di essere coniugata in regime di comunione legale con il Sig. Z, il quale è stato di recente colpito da un grave ictus, che ne ha leso la capacità di intendere e volere.I coniugi sono proprietari di un immobile sito in Gallipoli, che la Sig.ra X intende ora vendere, anche al fine di procurarsi le somme necessarie a far fronte agli speciali trattamenti terapeutici di cui il marito necessita.
La signora domanda al legale se, pur trattandosi di bene appartenente alla comunione legale, dato l’attuale impedimento fisico del marito, le sia consentito procedere alla sua vendita anche senza il consenso di quest’ultimo.




La soluzione

L’avvocato chiarisce preliminarmente alla sua cliente che il legislatore dopo aver enunciato il principio del consenso congiunto per gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dai coniugi in regime di comunione legale, all’art. 182 c.c. ha offerto una soluzione per i casi di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi.
Il legislatore, infatti, ha previsto che il coniuge presente e non impedito possa compiere autonomamente gi atti di cui all’art. 180 purché in presenza di procura risultante da atto pubblico o da scrittura privata dell’altro coniuge, oppure, in caso di mancanza della stessa procura sia abilitato da idonea autorizzazione giudiziale.
Per lontananza deve intendersi l’assenza del coniuge, dovuta a qualsiasi motivo, che comporti l’impossibilità o notevole difficoltà di partecipazione all’atto e di diretta espressione del consenso.
Rientrano in tale ipotesi situazioni diverse come lo svolgimento di un’attività lavorativa in un luogo non facilmente raggiungibile, un lungo viaggio, o un evento bellico. Ciò che rileva non è la ragione o il motivo per cui il coniuge è assente, ma il fatto che si trovi in un luogo dal quale non può agevolmente e senza pregiudizio far ritorno per occuparsi dell’amministrazione.
L’autorizzazione non deve essere richiesta in caso di assenza giudizialmente dichiarata poiché la stessa determina, ai sensi dell’art. 191 c.c. lo scioglimento della comunione.
Oltre all’ipotesi della lontananza il codice prevede anche quella dell’esistenza di impedimenti da parte di uno dei coniugi.
L’espressione generica utilizzata dal legislatore consente di ricomprendere in tali impedimenti sia le malattie sia altri accadimenti che determinino una situazione di impossibilità di difficoltà o gravosità di intervento assimilabile a quella originata dalla lontananza.
La ratio della norma consiste, nella volontà di assicurare funzionalità, in qualunque contingenza alle norme che disciplinano l’amministrazione della comunione.
L’autorizzazione deve essere chiesta per il compimento di atti che eccedano l’ordinaria amministrazione o per la stipula di contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento vale a dire per gli atti che a norma del secondo comma dell’art. 180 c.c. devono essere compiuti con il consenso di entrambi i coniugi.
Essa può essere chiesta solo dal coniuge che intende porre in essere l’attività da autorizzare e deve riguardare il compimento di un atto specifico.
Non può essere chiesta un’autorizzazione ad un’attività generica poiché corrisponde al rilascio di una procura generale ad agire.
L’autorizzazione si richiede mediante ricorso presentato al Tribunale ordinario del luogo di residenza della famiglia, che decide in camera di consiglio sentito il parere del PM e dunque in forma collegiale.
Anche se la norma non precisa in quali casi il giudice debba concedere l’autorizzazione, si ritiene che l’accoglimento del ricorso è subordinato all’esistenza di un interesse familiare al compimento del’atto. In particolare, il giudice deve valutare la necessità dell’atto in relazione all’interesse e alle esigenze della famiglia e può stabilire anche delle cautele (es. eventuali modalità di reimpiego, contestazioni, accantonamento di somme ecc.) e decide con decreto motivato.
Il coniuge autorizzato acquista la facoltà ma non assume l’obbligo di compiere l’atto richiesto.
Al riguardo preme evidenziare che stando ad determinato orientamento della giurisprudenza di merito l'autorizzazione prevista dall'art. 182 comma 1 c.c., presuppone un impedimento da parte di uno dei coniugi di carattere temporaneo e transeunte, mentre in caso di impedimento di carattere permanente si deve ricorrere alla esclusione del coniuge dalla amministrazione, ex art. 183 comma 1 c.c., ovvero al procedimento di interdizione, se l'impedimento è determinato da abituale capacità di intendere e di volere.
In particolare in caso di malattia mentale permanente e di assai lunga durata, il consenso richiesto dall'art. 180 c.c., può essere responsabilmente espresso in seno al giudizio diretto all'accertamento dell'incapacità, solo da un rappresentante del coniuge malato, vale a dire da un tutore provvisorio, fermo restando che, in ogni caso, nell'istanza diretta ad ottenere l'autorizzazione ex art. 182 c.c. va descritta e dimostrata la necessità, o, quanto meno, l'utilità evidente dell'atto per cui l'autorizzazione "de qua" è richiesta.


fonte: Avvocati.it



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