DROGA, SPACCIO, QUANTITÀ, QUALITÀ, AGGRAVANTE, SUSSISTENZA


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE


Sentenza 11 maggio - 22 giugno 2010, n. 23915

(Presidente Lupo - Relatore Squassoni)

Motivi della decisione

Confermando la decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Milano, con sentenza 19 dicembre 2008, ha ritenuto R. A. e L. F. responsabili del reato di detenzione a fine di spaccio di ingenti quantitativi di eroina ed ha condannato il primo alla pena di anni dodici di reclusione ed euro trentacinquemila di multa ed il secondo a quella di anni quindici di reclusione ed euro quarantamila di multa.

I Giudici, nella impugnata sentenza, hanno menzionato le investigazioni ed, in particolare, gli appostamenti effettuati dai Carabinieri, in esito alle dichiarazioni di una fonte confidenziale, in una piazza di Muggiò da dove, secondo l’informatore, doveva partire un carico di droga; nella occasione, è stato notato R. ed il N., ora deceduto, che collocavano lo stupefacente nella macchina dell’imputato D. giudicato separatamente.

Costui ha riferito che l’illecito trasporto era stato organizzato dal L., che aveva raggiunto con lui la piazza di Muggiò e che con la sua vettura precedeva, quale staffetta, l’auto carica di stupefacente.

Quanto constatato dai Carabinieri è stato confermato dal R. (che, pur negando l’addebito, aveva ammesso di essersi incontrato nella ricordata piazza con il L.) e dal reperimento dello stupefacente sulla auto del D..

Le indagini e gli elementi probatori raccolti consentivano ai Giudici di ritenere il concorso degli imputati nel reato previsto dagli artt. 73, 80 DPR 309/1990.

La Corte territoriale ha disatteso l’assunto della difesa secondo la quale i Carabinieri, dal luogo della loro appostazione, nulla avevano potuto vedere nella piazza per cui nella loro relazione di servizio, che conteneva delle incongruenze, i fatti erano stati ricostruiti a posteriori con le informazioni del confidente e le ammissioni del D..

I Giudici hanno, pure, confutato la prospettazione di L. il quale sosteneva di essere stato accusato dal D. per liberarsi, in tale modo, dall’obbligo di pagare un debito che aveva nei suoi confronti. La Corte ha ritenuto sussistente la aggravante dell’art. 80 DPR 309/1990 per l’ingente quantitativo di stupefacente (circa dieci kg di eroina), congrua la sanzione inflitta e non necessaria la rinnovazione del dibattimento.

Per l’annullamento della sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge.

R. rileva:

- che le indagini effettuate non conducevano a reperire elementi certi di responsabilità in quanto è carente la prova della sua consapevolezza della esistenza dello stupefacente sulla auto: in sostanza, la sua ritenuta responsabilità è il frutto di deduzioni;

- che era necessario effettuare il richiesto sopralluogo sulla piazza di Muggiò, che si configurava come prova decisiva, dal momento che era impossibile che gli investigatori avessero notato quanto riferito;

- che non è congrua e non risponde alla critiche difensive la conclusione sulla ritenuta aggravante, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena anche con riferimento al suo ruolo defilato.

L. deduce:

- che la Corte non ha in modo esaustivo esaminato le confutazioni difensive sulla ricostruzione dei fatti pur di fronte a dichiarazioni contrastanti degli accertatori: le tematiche non sufficientemente affrontate riguardano la sua presenza nella piazza di Muggiò ed il suo preteso arrivo sull’auto del D.;

- che non è esaustiva la motivazione sulla sussistenza della aggravante.

Le deduzioni dei ricorrenti sono meritevoli di accoglimento nel limite in prosieguo precisato.

Per quanto concerne la ritenuta responsabilità, la Corte rileva come i Giudici di merito abbiano correttamente ponderato il completo materiale istruttorio agli atti, sostenuto le loro conclusioni con apparato argomentativo logico e risposto in modo esaustivo alle critiche degli appellanti; di conseguenza, sul tema, la sentenza non presenta vizi motivazionali deducibili in questa sede.

La Corte territoriale ha correttamente confutato la fondamentale tesi difensiva, comune ad entrambi gli imputati, che si incentrava nel rilievo che la ricostruzione storica dei fatti, con lo snodarsi dei vari comportamenti tenuti dagli imputati nella menzionata piazza, non fosse frutto di una diretta visione degli investigatori, ma di una rielaborazione successiva.

Come si evince dal provvedimento impugnato, la tesi (al confine con la calunnia) non tiene conto che gli investigatori hanno doverosamente fatto presente che, dal luogo del loro appostamento, alcuni particolari non sono potuti cadere sotto la loro percezione (quale il numero di targa dell’auto con cui è arrivato un complice rimasto sconosciuto); tuttavia, gli accadimenti che i Carabinieri non sono stati in grado, dalla loro posizione, di osservare concernono elementi di contorno che non hanno importanza decisiva sulla posizione degli attuali ricorrenti. La prospettazione della difesa sottovaluta la circostanza che il susseguirsi degli eventi che hanno un significativo rilievo, riferito dagli investigatori, ha trovato conferma e riscontri oggettivi.

Sul punto, basta ricordare il reperimento nell’auto del D. della valigia contenente lo stupefacente e l’accertata circostanza che L. precedesse con la sua auto quella del primo con la mansione di staffetta (tanto è vero che ha avvertito il coimputato di un posto di blocco).

Questa emergenza costituisce il necessario riscontro esterno ed individualizzante alla chiamata in correità del D..

Lo stesso R. ha ammesso la sua presenza nella piazza di Muggiò (ed il suo incontro con L.) e ha segnalato alcuni suoi spostamenti nella occasione che confermano i rilievi dei Carabinieri.

La coincidenza è stata valorizzata dalla Corte di Appello per dimostrare che gli investigatori hanno realmente seguito l’imputato nel corso della intera operazione e, di conseguenza, hanno potuto notare il passaggio dell’involucro contenente la droga da un non identificato complice al R. e da costui al D..

Pertanto, l’assunto di un “complotto” degli investigatori ai danni degli imputati è stato squalificato da precise emergenze agli atti e non regge ad un esame critico anche alla luce della circostanza, evidenziata dai Giudici di merito, che i Carabinieri e gli attuali ricorrenti non si conoscevano prima dei fatti per cui è processo.

Pure la ipotesi di una falsa accusa del D. nei confronti l’imputato L. è stata presa nella dovuta considerazione dai Giudici di merito e disattesa con congrua e completa motivazione.

Infine, la Corte di Appello ha correttamente giustificato il mancato esercizio del suo potere discrezionale sulla rinnovazione del dibattimento esplicitando i motivi che rendevano inconferente il richiesto supplemento istruttorio.

Per quanto concerne la mancata concessione delle attenuanti generiche, la relativa richiesta del R. è stata disattesa in considerazione dei cattivi precedenti penali e del pessimo comportamento processuale; la relativa motivazione, congrua ed esente da vizi logici, è insindacabile in sede di legittimità.

A diversa conclusione, si deve pervenire per quanto riguarda la ritenuta ipotesi dell’art. 80 DPR 390/1990.

La ratio della speciale circostanza aggravante è da ravvisare nell’incremento del pericolo per la salute pubblica che ricorre quando il quantitativo della sostanza stupefacente, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti.

Il termine “ingenti”, inserito nella norma, fonda il giudizio relativo alla applicabilità della fattispecie aggravata su parametri non assoluti che devono tenere conto della realtà sociale del comprensorio nel quale è veicolata la droga e dei possibili assuntori.

Sul punto, la Corte di Appello ha ritenuto che lo stupefacente per cui è processo potesse soddisfare le richieste di un numero elevato di tossicodipendenti in base a dati di esperienza giudiziaria senza la necessità di una perizia tossicologica.

Il Tribunale ha concluso in merito alla ipotesi aggravata avendo come riferimento il quantitativo globale della illecita merce (gr. 10673,83 di sostanza stupefacente tipo eroina); la Corte di Appello ha rilevato che fosse corretta la conclusione del primo Giudice senza ulteriori precisazioni sul quantum della droga.

Di conseguenza, si deve ritenere che la valutazione dell’elemento ponderale sia stata effettuata senza tenere presente la purezza della sostanza ed il quantitativo del principio attivo puro (compreso tra gr. 1814 e gr. 3842 come precisato nel capo di imputazione).

Ora, una valutazione del quantitativo dello stupefacente non può prescindere dal riferimento al principio attivo in esso contenuto oltre che alla qualità della droga ed agli effetti negativi causati agli assuntori; una tale indagine è carente nel provvedimento in esame.

Per questa lacuna motivazionale, la impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante della ingente quantità e rinvia gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.



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